Commercio Online ai tempi del Coronavirus


Siamo ormai da anni abituati a vedere, nel grande e piccolo schermo, film di fantascienza, in cui sono presenti scenari post apocalittici di strade deserte e dove la popolazione è a rischio a causa di epidemie globali, virus o armi batteriologiche che minacciano la sopravvivenza dell’uomo.

Mai nel 2020 ci saremmo aspettati di vivere in prima persona, con le dovute proporzioni, una emergenza simile.

Invece, lo scorso 11 marzo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il Covid-19, meglio noto come Coronavirus, Pandemia.

Prima di tale dichiarazione che, va detto, è stata annunciata successivamente alle misure già prese da diversi paesi tra quelli maggiormente colpiti, l’opinione generale sul virus non era tale da considerarla una emergenza, non solo globale, ma di questa gravità.

L’Italia è uno dei paesi maggiormente interessati dal fenomeno, con la Lombardia epicentro della diffusione, per questo ci sono stati diversi interventi governativi volti a limitare, (per quanto sia possibile) la diffusione del contagio.

Nell’ultimo mese si sono succeduti una serie di provvedimenti l’ultimo dei quali emanato il 22 marzo 2020 che prevede misure ancora più restrittive, volte a limitare le attività lavorative alle sole necessarie, di pubblica utilità e correlate oltre a quelle che non possono essere fermate per questioni di sicurezza.

Nell’allegato allegato A al decreto è poi inserito un elenco di codici ATECO nel quale sono indicate le attività che non sono sospese dal provvedimento e che possono continuare ad operare, nel rispetto delle regole volte a limitare i contatti e la diffusione del virus.

La domanda che mi è stata posta da più parti in questi giorni è: Il commercio elettronico prosegue o è stato sospeso dal decreto?

La domanda può sembrare di poco conto a fronte dell’emergenza sanitaria globale in atto ma, ad un occhio più attento, è chiaro che l’importanza di poter mantenere la propria fonte di reddito, talvolta l’unica, in questo momento più che in altri, è una esigenza primaria dal quale può dipendere il primo sostentamento.

A mio modo di vedere l’emergenza va oltre quella sanitaria, è una emergenza dell’intero sistema sociale e finanziario poiché ad essere messa alla prova è la stessa concezione della società cui siamo abituati a conoscere che, da un giorno all’altro, ha visto eliminate le proprie certezze, la propria libertà e vede incerto il proprio futuro.

Venendo nel concreto all’oggetto dell’analisi, la domanda è tutt’altro che banale in quanto l’urgenza dell’emanazione di provvedimenti volti a far fronte all’emergenza ha fatto sì che il testo dei provvedimenti, e in particolare dell’ultimo decreto, lasciasse troppo spazio all’interpretazione.

In questo senso provo ad offrire il mio pensiero al riguardo.

Leggendo l’allegato 1 al decreto, in effetti, non è presente il codice ATECO relativo al commercio elettronico (47.91.10), ma questo è sufficiente ad escluderlo dalle attività consentite?

Posso dire con assoluta certezza che non è sufficiente limitarsi alla mera lettura dell’elenco dell’allegato 1 per poter individuare le attività consentite. Quanto appena detto è facilmente comprensibile dall’art. 1, lett a) che recita “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto”.

Proprio la parte finale del periodo ci chiarisce che oltre all’allegato 1 è necessario proseguire nella lettura del decreto per individuare le altre categorie non colpite dalla sospensione.

Per quello che rileva ai fini dell’indagine è rilevante riportare quanto disposto dalla lettera c) del medesimo articolo: “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”.

Questo assunto sta ad indicare che tutte le attività che sarebbero sospese dal decreto, possono proseguire se condotte in modalità telematica o comunque a distanza. 

Si parla del cosiddetto “smart working”.

In altre parole se una determinata attività lavorativa può essere eseguita senza contatti allora può essere svolta anche se non prevista nell’elenco di cui all’allegato 1. Ciò che è vietato, in sostanza, è porla in essere secondo le modalità tradizionali.

Proseguendo nell’analisi possiamo affermare che anche la lettera d) prevede la continuazione di attività non direttamente inserite nell’allegato ma funzionali a queste ultime. La norma recita: “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, […] previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite”.

Questa norma aggiunge una eccezione all’elenco delle attività disponendo che tutte quelle necessarie e correlate possono essere proseguite a condizione di informare il Prefetto. Di conseguenza l’operatività di questa eccezione è condizionata ad una previa comunicazione al Prefetto, il quale può impedirne la prosecuzione.

Per fare un esempio, per consentire la prosecuzione del trasporto aereo, attività esplicitamente inserita nell’elenco, è necessaria la presenza del personale di terra che effettui i controlli e svolga tutte le operazioni prodromiche al trasporto.

Venendo all’oggetto di questa analisi si può dire che il commercio elettronico è, per definizione, una attività a distanza che non prevede alcun contatto tra il venditore e l’acquirente. L’intero rapporto è dematerializzato e si pone in essere anche a migliaia di chilometri di distanza con un semplice click.


Conseguentemente è legittimo pensare che rientri nella fattispecie prevista dall’art.1 lett. c) del decreto e conseguentemente non rientri tra le attività sospese.

Inoltre, è anche facilmente sostenibile che il commercio elettronico sia necessario per consentire diverse attività previste nell’allegato e quindi possa essere legittimamente proseguito.

Nel mondo dell’ecommerce non abbiamo comunicazioni ufficiali da parte dei players ma l’assistenza ai venditori Amazon, a richiesta diretta, risponde che “non vi sia nessuna restrizione per la vendita online”

Certo, è solo una interpretazione soggettiva, di parte, ma è pur sempre un piccolo tassello da tenere in considerazione. 

In conclusione, in attesa di chiarimenti autorevoli, è possibile sostenere che il commercio elettronico non sia stato travolto dal decreto 22 marzo 2020 e che quindi non sia sospesa la sua operatività.