Nell’attività di commercio non sempre si ha come interlocutore il consumatore finale, ma è possibile che il proprio partner commerciale sia una Partita IVA. In questo caso si applicano delle norme diverse rispetto al commercio B2C (Business to Consumer), che fanno riferimento al commercio B2B (Business to Business).
A titolo di esempio, il Codice del Consumo e Termini e Condizioni della Garanzia Legale – due delle fonti principali che regolamentano un ecommerce B2C – non trovano applicazione nei rapporti tra due soggetti commerciali.
Nell’articolo di oggi affrontiamo le principali differenze tra i due sistemi e facciamo luce su quali norme trovano applicazione in questo ramo del commercio.
Indice
- Siti eCommerce B2C e B2B: analogie e differenze
- eCommerce B2B: quando e come si applica la garanzia
- Il diritto di regresso nel commercio elettronico B2B
- Il diritto di recesso è valido anche nell’eCommerce B2B?
- Le clausole vessatorie per le vendite alle Partite IVA
- La gestione delle controversie e la disciplina sul foro competente per il B2B
- Conclusioni
Siti eCommerce B2C e B2B: analogie e differenze
La prima sostanziale differenza tra eCommerce B2B ed eCommerce B2C è il fine:
- nel primo caso l’acquirente professionista acquista un prodotto per poi rimetterlo sul mercato e produrre un ricavo.
- nel B2C lo scopo dell’acquisto è l’utilizzo privato del bene/servizio.
Questa particolarità fa sì che nel B2B non sia applicabile il Codice del Consumo con le sue regole per lo più inderogabili e in questo modo viene garantita maggiore libertà nella definizione delle regole che disciplinano il rapporto tra le parti.
Partiamo da un presupposto comune:
I Termini e Condizioni sono efficaci nei confronti dell’acquirente professionista qualora questi li abbia conosciuti o avrebbe dovuto conoscerli, come accade neo confronti dei consumatori. Ciò significa che la pagina dedicata alle Condizioni di vendita deve essere facilmente accessibile e non deve essere difficile trovarla per poterla consultare.
Per rispettare tale presupposto è consuetudine inserire il link della pagina in questione nel footer o riportarlo in fase di conferma d’acquisto in un apposito checkbox da flaggare per proseguire, che certifica l’avvenuta lettura e accettazione.
Inoltre, i Termini e Condizioni devono essere scritti con un linguaggio chiaro e semplice in modo da esser facilmente comprensibili dall’utente medio (colui che non ha conoscenza tecnica della materia). Ma, ad esempio, la Garanzia applicabile è differente.
eCommerce B2B: quando e come si applica la garanzia
In particolare nel B2C si applica la Garanzia Legale prevista dal Codice di Consumo, che ha validità di due anni dalla data di acquisto in caso di servizio o dalla consegna nel caso di prodotto fisico e che si fa valere denunciando la presenza del vizio, al venditore, entro due mesi dalla scoperta.
Come abbiamo accennato, nel B2B non si applica il Codice del Consumo e di conseguenza neanche la Garanzia Legale. La garanzia applicabile per il B2B trova la sua sede nel Codice Civile e ha ad oggetto solo i vizi del prodotto, oltre ad avere dei termini più restrittivi per il suo esercizio.
In particolare, il prodotto si considera viziato quando non è idoneo all’uso per il quale è destinato o a quello descritto dal venditore. Ad esempio, è inidonea all’uso una maglia tecnica sportiva non traspirante o una calzatura descritta come impermeabile che, una volta immersa nell’acqua, non si rivela tale.
Come anticipavo, i tempi per azionare la garanzia nel B2B sono differenti: essa si prescrive ad un anno dalla consegna e la presenza del vizio va denunciata al venditore entro otto giorni dalla scoperta.
Il diritto di regresso nel commercio elettronico B2B
Il Regresso consente al venditore di poter recuperare le somme anticipate per ripristinare un prodotto difettoso o sostituirlo al consumatore, addebitandole al suo fornitore.
Infatti nonostante nei confronti del cliente finale il responsabile sarà sempre e comunque il venditore, nel B2C il merchant ha la possibilità di rifarsi sul suo fornitore.
Nel B2B, invece, il diritto di regresso è oggetto di pattuizione e, nel caso non sia previsto, il venditore potrebbe non avere diritto di rifarsi sul fornitore in caso di sostituzioni o riparazioni.
Il diritto di recesso è valido anche nell’eCommerce B2B?
Il Diritto di recesso permette al consumatore la restituzione del prodotto entro 14 giorni dalla consegna, senza la necessità di fornire alcuna particolare motivazione.
Nel B2B il Diritto di recesso non trova applicazione; ciò significa che, una volta acquistati, i prodotti non possono essere restituiti, salvo esplicita previsione in merito.
Infatti, essendoci maggiore libertà nella stipula dei Terms & Condition, nulla vieta alle parti di concordare una facoltà analoga a quella prevista dal Diritto di recesso: in questo caso non si tratterebbe di un diritto previsto dalla normativa, ma è necessaria, appunto, un’esplicita pattuizione.
Le clausole vessatorie per le vendite alle Partite IVA
Molto importante è anche soffermarsi sulle clausole vessatorie laddove è possibile individuare ulteriori particolarità. Come indicato dal termine stesso, le clausole vessatorie sono delle pattuizioni che possono essere particolarmente sconvenienti per una parte del rapporto e creano, conseguentemente, uno squilibrio.
Tipica clausola vessatoria è quella volta ad escludere le responsabilità previste in capo ad un soggetto specifico. Nei confronti dei consumatori, parte debole per definizione, queste sono sempre nulle, salvo che non siano state oggetto di specifica trattativa.
Nel B2B è invece sufficiente che le stesse siano specificamente approvate per iscritto, senza necessità di apposita trattativa. La specifica approvazione avviene con un apposito click nel checkbox predisposto per l’accettazione di ogni singola clausola.
La gestione delle controversie e la disciplina sul foro competente per il B2B
In caso di controversie, il consumatore nel B2C ha la possibilità di rivolgersi alla Piattaforma Europea per la risoluzione delle controversie online (ODR), prima di intentare eventualmente una causa al venditore presso il tribunale della sua città.
Nel B2B non è invece prevista la richiesta di intervento di un organismo ADR, è possibile derogare alla regola del foro del Consumatore individuandone uno differente prevedendolo in una clausola apposita.
Conclusioni
In definitiva, come abbiamo visto, le differenze sono tante ed evidenti, a tal punto che il rischio di un’applicazione incorretta è sempre dietro l’angolo, soprattutto se ci si affida a facsimile o copia-incolla da eCommerce di rilievo.
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Sono Alberto Caschili, Consulente Legale del mondo digitale.