La crescente consapevolezza degli impatti ambientali negativi legati alla produzione e allo smaltimento dei prodotti ha reso evidente la necessità di un approccio più responsabile verso l’intera catena di fornitura dei beni di consumo.
La tradizionale concezione di considerare il compito del produttore concluso al momento della vendita del prodotto è stata sfidata da una nuova filosofia che richiede una presa di responsabilità a lungo termine.
La normativa europea sulla Responsabilità Estesa del Produttore si inserisce in questo contesto e ha importanti ricadute per i commercianti: vediamo cosa fare per essere in regola.
Indice
In questo articolo ci concentreremo su:
1.Che cos’è la Responsabilità Estesa del Produttore?
2.Perché si è resa necessaria?
3.A quali soggetti si applica?
4. A quali categorie di prodotti si applica?
5.Quali sono gli obblighi da rispettare?
6.Francia e Germania: i primi Paesi ad applicare l’EPR
7. Cosa accade sui Marketplace
8.Conclusioni
1. Che cos’è la Responsabilità Estesa del Produttore?
La Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) è un principio giuridico che pone sul produttore la responsabilità degli effetti ambientali dei prodotti durante l’intero ciclo di vita degli stessi, inclusa la fase post-consumo.
Con un profondo cambio di paradigma rispetto al passato, l’EPR stabilisce che i produttori non sono solo responsabili per la creazione e la commercializzazione di beni, ma anche per la gestione dei loro impatti ambientali, inclusa la fase di smaltimento o riciclaggio.
A differenza del modello tradizionale in cui il consumatore è responsabile dello smaltimento del prodotto una volta usato, questa disciplina sposta parte di questa responsabilità sui produttori, affinché abbiano una maggiore conoscenza e controllo sui propri prodotti.
Si tratta di un’innovazione di grande rilievo nella politica ambientale comunitaria, che in questo modo crea una “filiera” di responsabilità che coinvolge tutti gli attori: dai produttori del bene, passando per gli utilizzatori, fino a toccare i consumatori che devono assicurare il corretto conferimento dei rifiuti negli appositi canali di gestione dei rifiuti.
Come vedremo, il principio si applica non solo ai produttori nel senso letterale del termine, ma viene esteso anche ad altri soggetti.
La normativa trova la sua base giuridica nelle Direttive (UE) 2018/851 – nota anche come “Direttiva rifiuti” o “Direttiva quadro sui rifiuti” – che costituisce una delle principali normative dell’Unione Europea nel campo della gestione dei rifiuti, e nella Direttiva (UE) 2018/852.
È stata adottata il 30 maggio 2018 e ha sostituito la precedente Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il quadro legislativo in materia di rifiuti e promuovere maggiormente l’economia circolare. Le due Direttive appartengono al “Pacchetto Economia Circolare” europeo, che incoraggia gli Stati membri a ridurre l’impatto ambientale complessivo diminuendo la quantità di rifiuti prodotti, a favorire il riutilizzo dei materiali e a promuovere la sostenibilità.
La Responsabilità Estesa del Produttore, infatti, si colloca all’interno di questo quadro normativo più ampio che introduce, in particolare, nuovi obiettivi di riciclaggio per i rifiuti urbani.
Entro il 2025 dovrà essere riciclato almeno il 55% dei rifiuti urbani in peso: tale percentuale salirà al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a lavorare per ridurre il livello complessivo di smaltimento in discarica, limitando il conferimento in discarica a determinate percentuali di rifiuti urbani.
Vengono, inoltre, introdotte misure per combattere lo smaltimento illegale, incoraggiando gli Stati membri a prevenire, individuare e sanzionare le pratiche irregolari di gestione dei rifiuti.
Gli Stati sono tenuti a conformarsi alle disposizioni delle Direttive per migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere una maggiore sostenibilità ambientale.
2. Perché si è resa necessaria?
La necessità della Responsabilità Estesa del Produttore è stata riconosciuta a causa di diverse ragioni e tendenze che hanno evidenziato gli impatti ambientali e sociali negativi dei prodotti lungo il loro ciclo di vita.
Possiamo individuare alcuni fattori decisivi che hanno contribuito alla necessità di creare – e successivamente estendere – questo principio giuridico.
Con l’aumento della produzione e del consumo su scala globale, si è verificato un parallelo significativo aumento dei rifiuti prodotti.
Ciò ha messo in evidenza la necessità di affrontare in modo adeguato la gestione dei rifiuti post-consumo, poiché la loro eliminazione incontrollata causa evidenti danni all’ambiente e alla salute umana.
La pratica comune di smaltimento dei rifiuti in discariche, senza un’adeguata gestione e trattamento, ha causato problemi di inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria.
Questo ha portato all’adozione di politiche volte a ridurre la quantità di rifiuti inviati alle discariche e promuovere alternative sostenibili come il riciclaggio e il recupero dei materiali.
Studi scientifici hanno progressivamente approfondito la comprensione degli impatti ambientali dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, comprese le fasi di estrazione delle materie prime, produzione, distribuzione, utilizzo e smaltimento.
Ciò ha sollevato preoccupazioni sull’approccio tradizionale dei produttori basato sulla produzione e sulla commercializzazione senza considerare gli impatti ambientali connessi.
Di conseguenza, la consapevolezza pubblica – e anche la responsabilità sociale delle imprese – riguardo ai problemi ambientali è aumentata negli ultimi decenni, con una maggiore attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità delle aziende.
I consumatori sono diventati più esigenti nei confronti dei produttori, chiedendo prodotti più sostenibili e trasparenti dal punto di vista ambientale.
3. A quali soggetti si applica?
Per comprendere al meglio la normativa e la sua applicazione, è fondamentale capire in modo corretto il significato della nozione di “Produttore”, che non deve essere intesa in senso letterale.
Il termine, infatti, non si riferisce necessariamente solo al fabbricante, bensì ha una portata più ampia: per “Produttore” si intende chi immette per primo, nel Paese in cui risultano efficaci le relative direttive europee, un prodotto che ricade nei rientra tra quelli previsti dalla normativa EPR, sia che venga prodotto nel proprio Paese, sia che venga importato.
Dunque, si applica anche ai merchant e ai venditori che introducono sul mercato un prodotto per la prima volta. In tale categoria vengono fatti rientrare anche i venditori in dropshipping.
Pertanto, la normativa EPR impatta anche tutti i titolari dei siti e-commerce che vendono in Europa: la vendita sui marketplace, ovviamente, non è esente.
Chi possiede un account su Amazon, eBay o altri marketplace è chiamato a rispettare questi nuovi obblighi, sia se spedisce direttamente i prodotti sia se utilizza la logistica del marketplace.
Proprio i marketplace hanno l’onere di verificare il rispetto della normativa EPR da parte del produttore: qualora non sia in regola, Amazon provvederà ad oscurare la relativa pagina-prodotto o inserzioni (non ci sono conseguenze, invece lato account).
I commercianti, dunque, vengono considerati produttori se:
- una merce da loro prodotta rientra tra quelle indicate nel Paese in cui viene ricevuto;
oppure
- se importano un prodotto che rientra nei requisiti del programma EPR nel Paese in cui viene ricevuto;
oppure
- se vendono un prodotto che rientra nei requisiti del programma EPR in un Paese, ma l’attività ha sede altrove.
4. A quali categorie si applica?
La prima categoria ad essere oggetto di una direttiva europea per la gestione sostenibili dei rifiuti è stata quella degli imballaggi nel 1994, quando l’allora Comunità Europea ha introdotto l’obbligo di contribuzione finanziaria per i produttori di imballaggio per la gestione dei rifiuti creati dai loro prodotti nel corso dell’intero ciclo di smaltimento.
Considerata l’efficacia della normativa, nei decenni successivi, è stato deciso di estenderla anche ad altri settori oltre a quello degli imballaggi.
Come vedremo in seguito sono presenti alcune differenze fra gli Stati membri nel recepimento nazionale della normativa – ad esempio alcune variazioni nella classificazione dei prodotti inclusi nella categoria EPR – ma sono inclusi e dunque comuni tutti gli Stati tutti i tipi di imballaggio e le seguenti categorie:
- apparecchiature per lo scambio di temperatura: impianti di condizionamento, frigoriferi, ecc.;
- veicoli, pneumatici e batterie;
- schermi, monitor e apparecchiature contenenti schermi con una superficie superiore a 100 cm2;
- lampade;
- farmaci e prodotti chimici;
- grandi apparecchiature come fotocopiatrici, lavatrici, pannelli solari (con dimensione esterna superiore a 50 cm);
- piccole apparecchiature come orologio da polso (con dimensione esterna inferiore a 50 cm);
- piccoli dispositivi informatici e di telecomunicazioni con qualsiasi dimensione esterna non superiore a 50 cm.
5. Quali sono gli obblighi da rispettare?
I produttori, i venditori e i distributori interessati dalla progettazione, dalla commercializzazione o dall’importazione per la prima volta dei prodotti di categoria EPR devono essere in regola con gli obblighi previsti dal Pacchetto Economia Circolare europeo. Tali obblighi sono:
- etichettare in maniera indelebile tutti i prodotti AEE e applicare il simbolo del contenitore della spazzatura su ruote e il contrassegno della data, per essere in regola con la EN 50419;
- per ogni prodotto nuovo che viene venduto, vanno comunicate ai clienti – mediante manuali o tutorial in formato elettronico – informazioni in merito alle attività di riutilizzo o trattamento ecocompatibile;
- aprire una filiale nello Stato nel quale vengono venduti i prodotti, oppure procedere alla nomina di un rappresentante autorizzato in grado di interfacciarsi con le autorità AEE nazionali;
- iscriversi presso l’autorità nazionale AEE del Paese di destinazione;
- dichiarare la quantità dei prodotti EPR venduti;
- pagare l’eco-contributo ambientale (così come previsto dal sistema di eco-contribuzione) all’autorità competente per sopperire alle spese di raccolta, trattamento, riciclo o smaltimento.
6. Francia e Germania: i primi Paesi ad applicare l’EPR
Attualmente, Francia e Germania sono gli unici Paesi europei ad avere recepito la normativa EPR: dunque, vediamo cosa bisogna fare per essere in regola con la normativa in questi Paesi.
In Germania, la normativa EPR si applica agli imballaggi principali (vale a dire le confezioni proprie dei prodotti) e agli imballaggi secondari (le scatole adoperate per effettuare la spedizione), nonchè ai RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e alla batterie.
I produttori che in Germania spediscono direttamente al cliente finale – dunque, anche gli e-commerce – sono obbligati ad iscriversi al Registro LUCID, la banca dati tedesca nella quale vanno inseriti periodicamente i dati sugli imballaggi spediti: in questo modo, sarà possibile ottenere il numero di registrazione EPR per la categoria “imballaggi” e versare il relativo eco-contributo.
Per ciò che concerne, invece, lo smaltimento dei rifiuti RAEE e delle batterie, è necessario iscriversi ad un altro registro, il Registro Stiftung, per dichiarare la quantità di prodotti che verrà inviata in Germania e procedere al pagamento del contributo ecologico.
In Francia, le tipologie di prodotti soggette sono: imballaggi, batterie, articoli sportivi e per il tempo libero, apparecchiature medicali e piercing, carta, chewing-gum, lubrificanti minerali/sintetici e oli industriali, prodotti per il giardinaggio, giocattoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche (destinate all’uso professionale e domestico), mobili, pneumatici, prodotti tessili, prodotti per l’edilizia, tessuti sanitari, attrezzi per la pesca oltre ai rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche (WEEE).
Similmente a quanto abbiamo visto in Germania, se desideri continuare ad inviare i tuoi prodotti in Francia è necessario il numero di registrazione EPR (UIN per la Francia): la registrazione può avvenire presso le autorità francesi o il procedimento può essere delegato ad una eco-organizzazioni presenti sul territorio (PRO – Producer Responsibility Organization).
Esistono diverse organizzazioni per questo scopo, a seconda della categoria di rifiuti prodotta. Una volta ottenuto lo devi comunicare sul portale di conformità del seller central.
A ciò si aggiungono altri due obblighi. Il primo è la presentazione di una dichiarazione nella quale viene presentata una stima dei i volumi dei prodotti rientranti nella normativa EPR: sulla base di tale stima, viene calcolato l’eco-contributo da pagare periodicamente, Il secondo prevedere che per i prodotti AEE vige l’obbligo del ritiro 1:1 dell’usato, in cambio dell’acquisto di un prodotto equivalente.
7. Cosa accade nei Marketplace
Per essere a norma con la nuova disciplina abbiamo visto che ci sono delle varie attività da svolgere, prima tra tutte ottenere i numeri di registrazione per i due paesi attualmente coinvolti.
Nel caso in cui non lo facessi le conseguenze sono però diverse per i due marketplace.
Cominciamo con la Francia:
se non disponi del numero di registrazione UIN sarà Amazon a farsi carico delle spese dell’eco-contributo per tuo conto. Oltre a questo procederà anche ad effettuare le dichiarazioni di stima in merito alla quantità di materiale prodotto che rientra nella disciplina.
Questo servizio prende il nome di Pay on Behalf e si svolge in questo modo:
- Amazon si occuperà di preparare i rapporti di dichiarazione e li invierà direttamente alle eco-organizzazioni presenti sul territorio francese.
- Nei rapporto verranno specificate diverse informazioni acquisite dalle inserzioni associate al seller per il quale viene creato il rapporto, tra cui:
- stima delle quantità dei prodotti venduti
- stima del peso dei prodotti venduti
- indicazioni specifiche sul prodotto
- attributi del prodotto (apparecchiatura elettronica, pneumatici etc)
- le dichiarazioni verranno presentate periodicamente, per ogni categoria di prodotto rientrante nella normativa;
- Amazon pagherà direttamente gli importi dovuti prelevandoli dal saldo disponibile nell’account Seller Central.
- il servizio, seppur iniziato gratuitamente, ora prevede dei costi che ammontano a 24,99 € + il 3% dei contributi ecologici pagati per conto dei seller annualmente, per ogni categoria di prodotto.
Per maggiori informazioni ti lascio il link diretto alla pagina Amazon.
Per la Germania invece non esiste un sistema di questo tipo.
Se infatti non comunichi un corretto numero di registrazione Lucid tutte le tue offerte del mercato tedesco verranno oscurate e non saranno più visibili, e quindi acquistabili, dai clienti di quel mercato.
Occorre quindi non farsi trovare impreparati e organizzarsi per tempo.
8. Conclusioni
Come abbiamo visto, essere in regola con la normativa EPR non è semplice: la gestione dei rifiuti è un argomento complesso che non si può affrontare senza una consulenza professionale e personalizzata. Presto anche altri Stati europei, oltre alla Francia e alla Germania, provvederanno al recepimento della normativa EPR: non farti trovare impreparato e non rischiare di incorrere già in pesanti sanzioni economiche se vuoi continuare a vendere in Francia e Germania.
Sono Alberto Caschili, consulente legale per il mondo digitale.