L’arrivo dei saldi estivi è un evento sempre molto atteso ed in questo 2020 lo è – se possibile – ancora di più, vista e considerata la situazione straordinaria venutasi a creare con il Coronavirus ed il conseguente lockdown.
Una boccata d’ossigeno tanto per i venditori fisici, tanto per i seller online, che provano a smuovere un mercato all’insegna dell’incertezza per diverse settimane.
Occorre, tuttavia, non lasciarsi prendere dalla foga di recuperare e attenersi scrupolosamente alle leggi che regolano i saldi
Oggi andiamo ad inquadrare proprio la norma che disciplina i saldi estivi per capire quali sono i passi falsi da non commettere per non incorrere in sanzioni.
Saldi estivi e vendite straordinarie
Prima di tutto, bisogna trovare la giusta collocazione per i saldi estivi. Si tratta a tutti gli effetti di vendite straordinarie, una grande famiglia che accoglie anche le vendite promozionali, di fine stagione ed i sottocosto.
Sono pertanto disciplinati a livello nazionale dal Decreto 114/1998 e dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, che contemplano tra le vendite straordinarie quelle nelle quali il sito eCommerce “offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti”.
Bisogna però fare un distinguo tra le vendite di fine stagione e le vendite promozionali, che sono molto differenti tra loro.
La differenza tra vendite di fine stagione e vendite promozionali
Come ti dicevo, per quanto possano apparentemente sembrare la stessa cosa, le vendite di fine stagione (i saldi) e le vendite promozionali sono ben lontane dall’esserlo. Scopriamo perché.
I saldi riguardano solo e soltanto i “prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo”.
Le vendite promozionali, invece, “sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato”.
Questo vuol dire che anche la sola presenza di un prezzo di vendita accompagnato da una dicitura che lasci intendere una differenza dal normale prezzo di vendita si traduce in una vendita promozionale.
Del resto anche l’AGCM, attraverso un suo provvedimento, ha riconosciuto come tale una promozione della durata di un solo giorno, che veniva accompagnata dal testo “Promozioni valide solo per il 16 agosto fino e/o salvo esaurimento scorte, errori e/o omissioni”.
Come effettuare una vendita di fine stagione o promozionale sull’eCommerce
I venditori fisici che intendono lanciare i saldi o una vendita promozionale devono rifarsi alla legge regionale di competenza. Ma a chi devono fare riferimento i titolari di un eCommerce?
In questo caso la legge da tenere in considerazione è quella del luogo in cui l’attività ha sede legale, secondo la riforma costituzionale introdotta dalla legge n. 3 del 2001, per cui le regioni hanno competenza esclusiva in materia di normativa commerciale.
Quindi se la tua attività di vendita online ha sede in Lombardia, ad esempio, devi fare riferimento alla Legge Regionale del 2 febbraio 2010 n. 6.
È fondamentale che questo aspetto ti sia ben chiaro in quanto il quadro normativo varia di regione in regione, talvolta anche in maniera molto marcata circa direttive e tempistiche da seguire.
Saldi e vendite sottocosto online: ecco come pubblicizzarli
Come ti anticipavo in precedenza, anche le vendite sottocosto rientrano tra le vendite straordinarie e sono regolate dal D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto).
Al pari dei negozi fisici, anche i titolari di eCommerce devono attenersi alle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette di cui all’articolo 20 e ss. del Codice del Consumo, per non incorrere in informazioni ed omissioni ingannevoli.
Nel pratico occorre quindi:
- comunicare in modo chiaro ed inequivocabile i prodotti, il quantitativo disponibile per ogni ciascuno di essi e il periodo temporale della vendita;
- identificare in modo inequivocabile gli articoli in vendita sottocosto;
- indicare le informazioni relative al prezzo (costo originario, sconto applicato in percentuale o in termini assoluti, prezzo finale realmente praticato);
- se non fosse possibile rispettare per l’intero il periodo annunciato, rendere immediatamente pubblica la fine anticipata dell’offerta (ad esempio, per l’esaurimento delle scorte destinate al sottocosto), utilizzando gli stessi mezzi di comunicazione usati in precedenza.
Ma perché ti sto parlando di sottocosto in un articolo che riguarda i saldi estivi 2020?
Perché le due tipologie di vendite straordinarie non possono coesistere…o, per meglio dire, devono essere distanziate (per rimanere in tema Coronavirus) per non incorrere in sanzioni.
Le vendite sottocosto, infatti, non possono essere effettuate nei periodi immediatamente precedenti ai saldi. Qui sorge però il problema legato al fatto che le vendite di fine stagione sono disciplinate con norma regionale mentre l’offerta in vendita online di prodotti sottocosto ha una estensione nazionale.
Il consiglio, quindi, è quello di prendere come termine di riferimento la data in cui iniziano i saldi nella prima regione d’Italia (anche se nella tua partono con qualche giorno di ritardo) ed evitare di offrire online prodotti sottocosto nei giorni immediatamente precedenti.
Saldi estivi 2020: le sanzioni per chi non rispetta le leggi
Violare la normativa, nazionale e/o regionale, in materia di vendite straordinarie comporta delle conseguenze non di poco conto, in quanto si configura una pratica commerciale scorretta a tutti gli effetti. Come tale è punibile ai sensi del Codice del Consumo con una sanzione da 5.000,00 euro a 5.000.000,00 euro.
In conclusione, pensi davvero sia così conveniente improvvisare e non informarsi adeguatamente?