Ecco come fare degli sconti sul tuo sito web senza rischiare delle sanzioni

busta bianca da cui escono immagini rappresentanti sconti

INTRODUZIONE DIRETTIVA 

Uno dei motivi per i quali chi naviga sul web acquista presso un e-commerce, oltre alla comodità di farlo dal proprio smartphone, è la convenienza sul prezzo. Spesso infatti il commercio elettronico consente di poter offrire prezzi maggiormente vantaggiosi di quello tradizionale e scontistiche maggiori.

Proprio lo sconto è una leva importante in relazione alla scelta se acquistare o meno un prodotto, chi fa marketing lo sa bene, tanto che spesso ci si imbatte in promozioni di tutti i generi e in ogni periodo dell’anno.

Talvolta queste promozioni però sono particolari, non sembrano essere veritiere e trasparenti e comportano un danno verso i consumatori che potrebbero essere ingannati dalle stesse.

Capita infatti che il prezzo di partenza possa essere gonfiato in modo da poter applicare uno sconto invitante che, in realtà, di sconto non ha nulla trattandosi solo di un mezzo per convincere il malcapitato utente del sito ad effettuare l’acquisto.

La direttiva ha lo scopo di regolamentare proprio queste situazioni e pertanto interviene sulle scelte a disposizione del Merchant o del professionista che dovrà adattare vari aspetti del suo sito web o e-commerce perché sia effettivamente legale.

L’obiettivo è tutelare il consumatore imponendo regole sui prezzi in modo che, in caso di promozioni, il prezzo sia effettivamente scontato, ossia che il professionista abbia effettivamente applicato lo sconto a quel determinato prodotto e non abbia aumentato il prezzo iniziale per far solo credere che vi sia uno sconto quando in realtà non c’è nessuna riduzione di prezzo.

In Italia la direttiva è stata recepita con la Legge n. 127/2022, la quale da facoltà al governo nel doverla attuare, e la stessa è in procinto di essere approvata dalle camere. Vi sono novità importanti per quanto riguarda il mondo della scontistica con modalità differenti per tipo di prodotto e tipo di vendita, andiamo a vedere quali.

COSA PREVEDE LA NORMA

La normativa italiana sulla scontistica sarà introdotta attraverso l’art.17-bis del Codice del Consumo D.Lgs 206/2005 che quindi recepisce la direttiva europea sulla materia. 

L’art.17-bis prevede che ogni annuncio di riduzione di prezzo debba indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione. 

È chiaro, la regola trova applicazione sia al commercio di prodotti che a quello di servizi e quindi si riferisce sia ai titolari di ecommerce che ai consulenti e professionisti che svolgono la loro professione online.

La norma ricomprende entrambe le figure con il termine Professionista.

Per evitare il rischio di sanzioni alla luce di queste novità, ecco cosa è necessario fare:

–  indicare il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni applicato alla generalità dei consumatori e dal quel valore applicare lo sconto. Quindi il consumatore conoscerà con certezza qual è stato il prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni di quel prodotto e potrà verificare effettivamente la convenienza della scontistica applicata.

– in caso di vendita straordinaria, oltre al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni occorrerà inserire anche la percentuale di sconto applicata. In questo modo, per essere a norma sarà necessario esporre quindi il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, magari barrato, il prezzo attuale scontato e la percentuale di sconto applicata. Un esempio virtuoso in tal senso è il sito web di Zalando che applica nel dettaglio questa disciplina.

In questo modo il consumatore sarà più consapevole nelle proprie scelte d’acquisto. Di contro, il professionista sarà obbligato ad inserire il prezzo più basso applicato e non potrà adottare pratiche scorrette come quelle volte ad aumentare il prezzo di partenza del prodotto per poi applicare uno sconto non veritiero.

Alcune precisazioni sono d’obbligo:

– Anzitutto la norma relativa all’obbligo di indicare il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni si applica solo ai prezzi applicati alla generalità di consumatori. Quindi quando a quel prezzo possono acquistare tutti gli utenti dell’ecommerce o del sito web. 

Ciò significa che se ci sono particolari categorie di clienti, ad esempio coloro che hanno una sottoscrizione ad un club per ottenere vantaggi riservati, come nel classico caso della tessera punti del supermercato, questa regola non si applica.

Il motivo è proprio dovuto al fatto che quel prezzo viene giustificato sulla base di una condizione particolare che non è applicata alla generalità dei consumatori

– C’è una particolare modalità tramite la quale va mostrata al riduzione di prezzo, in particolare va indicata la dicitura “Da – A” ossia dal prezzo X al prezzo Y e la durata di quella particolare scontistica. Inoltre tale indicazione andrà indicata nella scheda prodotto, dove è mostrato il prezzo, e non successivamente ad esempio dopo aver inserito il prodotto nel carrello, proprio perché tale informazione deve essere data in modo trasparente al consumatore e non deve essere tale da ingannarlo nei suoi processi decisionali.

QUANDO NON SI APPLICA LA NORMATIVA – ECCEZIONI

Ci sono numerose eccezioni alla normativa generale dell’obbligo di inserire il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni in base alla tipologia di vendita, nonché in base al tipo di prodotto.

Infatti, la normativa sulla riduzione dei prezzi ed in particolare:

–  non si applicherà ai prodotti che per loro natura sono deperibili, come ad esempio i prodotti agricoli ed alimentari, come frutta e verdura, carni, uova, pesce. Per prodotti agricoli deperibili si intendono i prodotti che per loro natura o fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. 

– Inoltre, la normativa non trova applicazione in caso di immissione nel mercato di un nuovo prodotto. Infatti i prezzi di lancio, per loro natura, sono più bassi di quello che sarà il prezzo definitivo e quindi lecito attendersi degli incrementi di livello di prezzo. In caso si volesse applicare uno sconto durante la fase di lancio, non si tiene conto della regola relativa l prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

– la nuova riforma infatti non si applica alle vendite sottocosto e viene precisato che il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini dell’individuazione del prezzo precedente. La vendita sottocosto è infatti regolata da una specifica normativa di settore che prevede requisiti particolarmente stringenti anche a tutela dei consumatori. 

Inoltre, ciò è dovuto anche a motivi pratici come ad esempio il fatto che il Merchant non potrebbe mettere in vendita un prodotto sottocosto prima del decorso del termine di trenta giorni se non applicando un prezzo ancora più basso del precedente. Ciò sarebbe talmente antieconomico dal renderlo inapplicabile.

– la nuova regola non si applica neanche alle riduzioni di prezzo progressive, che si verificano quando un prezzo viene abbassato regolarmente per un determinato lasso temporale. Ad esempio un ecommerce può decidere di ridurre il costo dei prodotti di un 5% ogni 10 giorni per 60 giorni ecco che, in questo caso, non dovrà partire dal prezzo più basso degli ultimi 30 giorni per applicare un ulteriore sconto ma può legittimamente partire dal prezzo di partenza. È chiaro, perché ciò sia corretto, non ci dovranno essere aumenti di prezzo durante la riduzione progressiva.

Per i prodotti che sono sul mercato da meno di 30 giorni, la normativa viene applicata in maniera differente rispetto a quanto previsto nella normalità, infatti non si terrà conto del prezzo più basso che il prodotto abbia mai avuto. In ogni caso, è chiaro l’intento del legislatore di garantire sempre al consumatore il maggior numero di informazioni prima di procedere all’acquisto. 

Mentre, a differenza delle vendite sottocosto, la normativa la riforma trova applicazione per le vendite straordinarie. Per vendita straordinaria si intendono quelle effettuate in caso di liquidazione, che possono comprendere: cessazione dell’attività commerciale; cessione dell’azienda; trasferimento dell’azienda in altro locale; trasformazione o rinnovo dei locali. Inoltre possono essere considerate come vendite straordinarie quelle di fine stagione, riguardanti prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento nel caso in cui non vengano venduti entro un certo periodo di tempo. Infine, possono essere considerate come vendite straordinarie le vendite promozionali, come balck Friday e cyber Monday applicate indistintamente su tutti o parte di prodotti senza distinzione e per periodi limitati di tempo. 

In tutti questi casi, la normativa trova applicazione, e il professionista dovrà quindi indicare qual è stato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sui tutti i prodotti che venderà durante questo tipo di vendita.

quattro cartelli rossi appesi che formano la scritta "sale"
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COME ADEGUARSI ALLA NORMATIVA

Come abbiamo visto, occorre dare informazioni chiare all’utente e il modo più facile per indicare qual è stato il prezzo più basso applicato, è quello di mettere una dicitura vicino al prodotto con scritto “dal prezzo X al prezzo Y”.

In questa maniera, l’utente verrà informato direttamente dalla pagina del prodotto, ed il professionista è già a norma in quanto sta applicando correttamente la normativa, dato che l’obiettivo è quello di essere semplici e diretti con il cliente.

In caso di vendite straordinarie occorre anche inserire la percentuale di riduzione di prezzo.

Inoltre, occorrerà inserire anche nei Termini e Condizioni e nelle condizioni generali di vendita, un avviso dove verrà indicato che quando si effettueranno degli sconti, si applicherà l’art 17- bis del codice del consumo. 

SANZIONI

Anche in questo caso, il legislatore è intervenuto stabilendo a quanto ammonta la sanzione per il professionista che non rispetta la normativa sulla scontistica. In particolare la sanzione andrà dai 516€ ai 3098€ per la violazione sulla scontistica. La sanzione dipenderà da molti fattori, quali possono essere il guadagno avuto dal professionista, la recidiva, il fatto che questi non si adegui ad un avvertimento emanato dall’Autorità o altri fattori.

La sanzione non è elevata come in altri settori della normativa omnibus, ma può essere applicata ripetutamente ai singoli casi di violazione, raggiungendo delle quote anche molto alte. Conseguentemente occorre adeguarsi ed evitare qualsiasi tipo di problema. 

CONCLUSIONI

Abbiamo visto come la direttiva omnibus intervenga in molti settori del commercio online. Questo della scontistica è sicuramente un settore importante, per far sì che il consumatore venga sempre più protetto.

La normativa è chiara sui prodotti e sulle modalità, ora non resta che adeguarsi.