Con l’emanazione della Direttiva DAC7, le piattaforme digitali sono tenute all’adempimento di specifici obblighi, che richiedono la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate nel trasferimento di informazioni fiscali rilevanti.
Questo articolo si propone di esaminare le novità introdotte da tale direttiva e le implicazioni che essa comporta per le attività di vendita online.
Il crescente volume di vendite online effettuate attraverso piattaforme digitali nell’Unione Europea ha reso necessario l’integramento di aspetti fiscali e amministrativi.
In questo contesto, è stata introdotta la Direttiva DAC7, nota anche come Regolamento europeo 2021/514, con l’obiettivo di coinvolgere i gestori di piattaforme digitali online nella condivisione di dati economici con le autorità fiscali nazionali.
Ciò mira a contrastare l’evasione fiscale e a migliorare la cooperazione tra i diversi organismi di controllo.
La Direttiva DAC7 istituisce l’obbligo per le piattaforme digitali di comunicare una serie di dati fiscali all’Agenzia delle Entrate.
Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio volto a semplificare l’accesso alle informazioni fiscali provenienti dalle piattaforme online, con l’obiettivo principale di contrastare l’evasione fiscale e promuovere una maggiore trasparenza tra gli Stati Membri dell’Unione Europea.
Soggetti alla direttiva sono sia i venditori privati che quelli con partita IVA che utilizzano piattaforme digitali, i quali sono tenuti, come utenti di tali piattaforme, a compilare il modulo KYC (Know Your Customer) per consentire la comunicazione delle informazioni fiscali pertinenti.
- Principali obiettivi della DAC7
- Soggetti a cui si applica
- I dati da comunicare
- Cosa accade in Italia per le Attività Online
- Sanzioni
- Conclusioni
1. I principali obiettivi della DAC7
Ciò che con questa norma si vuole ottenere è un controllo degli operatori del mercato europeo in modo che sia più semplice verificare la regolarità delle loro operazioni.
In particolare lo scopo della norma è:
- Ottenere dai gestori delle piattaforme digitali il trasferimento dei dati fiscali.
- Semplificare l’individuazione dei redditi derivanti dalle attività online e garantire il rispetto delle relative obbligazioni fiscali dei venditori.
- Accelerare la comunicazione e il trasferimento delle informazioni tra le autorità fiscali degli Stati Membri.
Con la Direttiva DAC7 si pone una particolare attenzione sulla dichiarazione delle attività online in grado di generare reddito, sia per i venditori privati che effettuano operazioni occasionali sul web sia per coloro che hanno aperto partita IVA per attività commerciali online.
Questa disciplina è stata ritenuta necessaria a causa dell’aumento delle attività online accessibili a un vasto pubblico ed è uno strumento cruciale per contrastare l’evasione fiscale e la concorrenza sleale nelle attività commerciali.
2. Soggetti a cui si applica
Le piattaforme digitali assumono un ruolo di rilievo.
Quando parliamo di piattaforme ci riferiamo a tutte quelle Aziende che forniscono strumenti di intermediazione online tra venditori e acquirenti.
La direttiva si applica sia alle piattaforme con sede nell’UE che a quelle esterne.
Nel primo caso, in conformità ai regolamenti comunitari, l’obbligo di comunicazione dei dati economici e fiscali è rivolto a uno Stato membro specifico in cui l’attività di vendita è prevalentemente svolta.
Per le piattaforme al di fuori dell’UE, invece, è richiesto di registrarsi, ai fini fiscali, presso uno degli Stati membri e fornire le informazioni richieste.
La DAC7, per quanto ci compete, è applica alle seguenti attività online:
- Erogazione di servizi personali.
- Vendita di beni.
La DAC7 è pertanto applicabile a piattaforme online come Shopify, Ebay Amazon ma anche booking, AirBnB e altri gestori digitali, i quali sono tenuti a comunicare le informazioni dei player in esse presenti alle autorità competenti.
![](https://www.albertocaschili.it/wp-content/uploads/2023/09/prima-di-par-3-menzione-Immagine-di-jcomp-su-Freepik-1024x683.jpg)
3. I dati da comunicare
In base alla DAC7, i gestori delle piattaforme digitali devono fornire una serie di dati fiscali in base alla natura del venditore. Per le persone fisiche, devono essere comunicati:
- Nome e cognome.
- Indirizzo di residenza.
- Data di nascita e codice fiscale.
- Luogo di nascita del venditore.
- Numero di partita IVA, se presente.
Per coloro che svolgono l’attività di vendita come partita IVA individuale o società, sono richiesti:
- Ragione sociale.
- Indirizzo della sede legale.
- Partita IVA o codice fiscale.
- Numero di registrazione dell’attività presso la Camera di Commercio competente.
- Indicazione sulla presenza di una stabile organizzazione in uno dei Paesi UE.
Per entrambe le categorie di venditori, è necessario comunicare l’importo totale generato dalle vendite, in riferimento al fatturato dell’anno di imposta, comunicazione che, come abbiamo detto, è a carico dei marketplace.
Tuttavia la comunicazione dei dati è obbligatoria solo se:
- L’attività privata o con partita IVA ha generato più di 30 operazioni annuali.
- Gli incassi ottenuti superano i 2.000€.
Al di sotto di queste soglie, non è richiesta la comunicazione. La trasmissione delle informazioni deve essere completata entro il 31 dicembre di ciascun anno, con l’unica eccezione dell’anno 2023, in cui è stata prorogata fino al 31 gennaio 2024, data in cui la direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio dello stesso anno.
Dal punto di vista fiscale, i dati forniti dai gestori digitali saranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per verificare le attività digitali che possono generare reddito imponibile.
Ciò semplifica il processo di monitoraggio fiscale sia per attività occasionali che per attività strutturate e professionali, consentendo una verifica più rapida ed accurata attraverso il confronto diretto dei dati dichiarati dai contribuenti nei Modelli Redditi PF o per le società di capitali.
Inoltre, il sistema di maggiore trasparenza e comunicazione tra gli enti di controllo dei singoli Paesi mira a promuovere una concorrenza leale nel commercio, penalizzando le attività che non si adeguano ai regimi fiscali previsti all’interno degli Stati membri.
4. Cosa accade in Italia per le Attività Online
L’introduzione della Direttiva DAC7 ha comportato significativi cambiamenti per coloro che si registrano su piattaforme digitali o che già possiedono un account, sia per quanto riguarda il monitoraggio delle attività sia per la determinazione degli obblighi fiscali.
Da un punto di vista pratico, il DAC7 è applicato unilateralmente dai gestori delle piattaforme, che includono una clausola unilaterale nei termini contrattuali.
Tale clausola deve essere accettata durante la registrazione.
La comunicazione dei dati richiede la compilazione del modulo KYC (Know Your Customer) da parte del venditore, già utilizzato in ambito bancario per verificare l’identità del cliente.
Se hai registrato un profilo su una piattaforma digitale prima del 1° gennaio 2023 e la tua attività online supera i limiti di 30 operazioni e 2.000€ di fatturato annuo, riceverai un’email dal gestore che ti chiederà di compilare il modulo KYC per conformarti al DAC7.
In caso di mancato trasferimento delle informazioni, potresti subire la sospensione delle tue attività di vendita.
Per i nuovi account venditori aperti su piattaforme digitali, la clausola del DAC7 è già inclusa nel contratto, e il modulo KYC deve essere compilato al momento della registrazione.
Anche in questo caso, la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate avverrà solo se la tua attività supera i limiti previsti per il monitoraggio fiscale.
Se il tuo account è stato aperto prima del 01 gennaio 2023, invece dovrai essere tu ad inserire e confermare le informazioni indicate in precedenza.
5. Sanzioni
Le sanzioni in caso di mancata comunicazione delle informazioni previste sono destinate sia ai Provider che ai professionisti che operano nella piattaforma.
I primi in caso di mancata comunicazione dei dati entro il 31 dicembre di ogni anno, sono passibili di una sanzione che varia da 3.000€ a un massimo di 31.500€.
Nel caso di informazioni incomplete o non veritiere, la sanzione è ridotta e può variare da 1.000€ a 10.500€.
I professionisti invece dovranno fornire i dati entro 30 giorni dalla notifica che la piattaforma deve inviargli, termine che può essere prorogato di ulteriori 30 giorni per regolarizzare la situazione.
Una volta scaduto il termine, l’account verrà temporaneamente bloccato fino a quando non sarà regolarizzata la posizione. In caso di inserimento di dati non corretti o inesatti, il gestore online avrà la facoltà di chiudere l’account.
In particolare per rispettare gli obblighi della DAC7, ti verrà richiesto tramite una notifica di aggiungere le informazioni necessarie nel portale per la conformità alla direttiva DAC7 entro 60 giorni dalla ricezione della prima notifica da parte di Amazon e Riconfermare i dati e le dichiarazioni ogni 36 mesi oppure ogni volta che apporti modifiche a qualsiasi dato nello stesso portale.
6. Conclusioni
Amazon sta procedendo ad inviare la notifica a tutti gli account aperti prima di tale data con le indicazioni e il link per effettuare questa operazione.
Una volta effettuata la compilazione, Amazon procederà alla verifica delle informazioni e se non dovessero essere conformi sarà necessario rimuovere l’errore e inviarle nuovamente dopo averle corrette.
Attento perché se non fornisci le informazioni richieste o la verifica non viene effettuata correttamente entro 60 giorni dalla ricezione della prima notifica da parte di Amazon, gli account non conformi verranno disattivati e i fondi verranno trattenuti fino a quando tali informazioni non saranno fornite e verificate.
Ora hai tutte le informazioni per non farti trovare impreparato e procedere spedito con le vendite sul portale
Sono Alberto Caschili, Consulente Legale per il Mondo Digitale